Come regolarizzare il quadro RW in caso di mancato invio nei termini

Quadro RW Sanzioni

In precedenza abbiamo introdotto una guida al quadro RW, spiegandone le caratteristiche principali.

In questo articolo, ci prefissiamo di darti maggiori informazioni relativamente alle migliori azioni da intraprendere in caso di mancato invio del quadro RW entro i termini richiesti.

Il contribuente deve compilare il quadro RW per assolvere sia agli obblighi di monitoraggio fiscale che per il calcolo delle imposte dovute a titolo di IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero) di cui all’art. 19 commi da 13 a 17 del Decreto-legge del 06/12/2011 n. 201 e IVAFE (imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero) di cui all’art. 19, commi da 18 a 22 del Decreto-legge del 06/12/2011 n. 201. Se il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi perché ad esempio rientra nelle cause di esonero, deve comunque presentare la dichiarazione con il solo frontespizio unitamente al quadro RW.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del Decreto-legge 167/1990 la violazione dell’obbligo di dichiarazione di investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui i citati investimenti esteri siano detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 c.d. “black list”, la sanzione amministrativa pecuniaria raddoppia dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati.

L’ultimo periodo del secondo comma dell’articolo 5, comma 2, del D.L. 167/1990 stabilisce inoltre che nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, D.L. 167/1990 sia presentata entro novanta giorni dal termine si applica la sanzione di euro 258, la sanzione in oggetto non si ritiene applicabili nei casi di contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi nonché in quello della dichiarazione integrativa finalizzata a sanare unicamente l’omessa o incompleta compilazione del modulo RW nella dichiarazione regolarmente presentata nei termini.

Un’ulteriore sanzione è prevista nel caso di presentazione del quadro RW entro 90 giorni dal termine sempre in misura fissa pari ad euro 258 essendo irrilevante che i possedimenti esteri si trovino o meno in “paradisi fiscali”.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 38/E/2013 ha chiarito che le violazioni riguardanti il quadro RW hanno natura tributaria e per questo motivo è possibile regolarizzare applicando lo strumento del ravvedimento operoso.

Quadro RW Sanzioni – Applicazione del ravvedimento operoso

Con l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 472 del 1997 è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali beneficiando della riduzione delle sanzioni. L’applicazione è consentita a tutti i contribuenti, è inibita solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).

In ogni caso il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento (comma 1-quater dell’art. 13 del Dlgs n. 472/1997). 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs n.472/1997 gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell’imposta dovuta oltre che degli interessi (calcolati al tasso legale annuo dal giorni in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta. 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs n. 472 del 1997 la sanzione ridotta è pari:

  • A 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza;
  • A 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore;
  • A 1/8 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
  • A 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello del quale è stata commessa la violazione oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
  • A 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;
  • A 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4) salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale.

Esempi di come regolarizzare il quadro RW 

Al fine di comprendere i meccanismi per sanare gli obblighi dichiarativi incompleti oppure omessi è necessario conoscere la differenza tra dichiarazione tardiva e dichiarazione integrativa. E’ tardiva la dichiarazione non presentata nei termini ordinari mentre è integrativa la dichiarazione che corregge e/o modifica oltre i 90 giorni dalla scadenza una dichiarazione precedentemente inviata nei termini.

Di seguito alcuni esempi sulla regolarizzazione del mancato invio del quadro RW entro i termini ordinari a seconda delle casistiche. Negli esempi viene applicato l’istituto del ravvedimento operoso. Si considera con xxxx il periodo di imposta oggetto di dichiarazione.

  • Regolarizzazione del mancato invio del quadro RW mediante dichiarazione tardiva presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario per l’invio della dichiarazione dei redditi sia nel caso di omessa dichiarazione che nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata integrata con il quadro RW non presentato alla scadenza o presentata in modo incompleto.
  1. Sanzione per dichiarazione di Euro 25,00 (1/10 di euro 258,00). Sanzione per ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 (2% per ciascun giorno di ritardo, fino al 14^ giorno successivo al termine di versamento; 30% dal 15^ giorno in poi) a cui applicare la misura della riduzione corrispondente al periodo di tempo trascorso tra il termine di versamento e la data della regolarizzazione (1/10 entro 30 giorni – 1/9 oltre i 30 ed entro i 90 giorni), oltre al pagamento dell’imposta e degli interessi;
  2. Sanzione per omessa compilazione del quadro RW: euro 25,80 (1/10 di euro 258,00).

Regolarizzazione mediante dichiarazione integrativa presentata oltre il termine di 90 giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (xxxx + 1 anno);

  1. Sanzione per la dichiarazione euro 32,00 se non sono dovute imposte (pari a 1/8 di euro 258,00). Tale sanzione non è applicabile nel caso di dichiarazione integrativa finalizzata a sanare unicamente l’omessa o incompleta compilazione del modulo RW nella dichiarazione regolarmente presentata nei termini. Sanzione del 12,50% (pari a 1/8 del 100% aumentato di 1/3 se i redditi sono prodotti all’estero) prevista nel caso di redditi prodotti all’estero dal comma 3 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 471/97 il quale prevede l’aumento di un terzo della sanzione per infedele dichiarazione (pari, nel minimo al 100%) oltre al pagamento dell’imposta e degli interessi.
  2. Sanzione del 25% (pari a 1/8 del 200% se le attività e gli investimenti esteri non indicati nel quadro RW sono detenuti in un Paese black list) prevista dall’art. 12, comma 2, ultimo periodo D.L. 78/2009 che raddoppia le sanzioni previste dall’art. 1 del D.Lgs. n. 471/97 in caso di violazioni riguardanti investimenti in Paesi a regime fiscale privilegiato;
  3. Sanzione per quadro RW pari allo 0,38% o 0,75% (1/8 del 3% o 6% degli importi non indicati nel quadro RW a seconda che le attività siano detenute o meno in Paesi black list).

Regolarizzazione mediante dichiarazione integrativa presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (xxxx + 2 anni);

  1. Sanzione per la dichiarazione euro 36,00 se non sono dovute imposte (1/7 di euro 258,00).  Sanzione del 14,29% (1/7 del 100% aumentato di 1/3 se i redditi sono prodotti all’estero) dell’imposta dovuta, oltre al pagamento dell’imposta e degli interessi. Sanzione del 28,57% (1/7 del 200% se le attività e gli investimenti esteri non indicati nel quadro RW sono detenuti in un Paese black list) oltre al pagamento dell’imposta dovuta, oltre al pagamento dell’imposta e degli interessi;
  2. Sanzione per quadro RW pari allo 0,43% o 0,86% (1/7 del 3% o 6% degli importi non indicati nel quadro RW a seconda che le attività siano detenute o meno in Paesi black list).

Regolarizzazione mediante dichiarazione integrativa presentata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione e sino alla scadenza del potere di accertamento da parte degli uffici (xxxx + 3 anni fino alla decadenza del potere di accertamento da parte degli uffici);

  1. Sanzione per la dichiarazione euro 43,00 se non sono dovute imposte (1/6 di euro 258,00). Sanzione del 16,67% (1/6 del 100% aumentato di 1/3 se i redditi sono prodotti all’estero) dell’imposta dovuta, oltre al pagamento dell’imposta e degli interessi. Sanzione del 33,33% (1/6 del 200% se le attività e gli investimenti esteri non indicati nel quadro RW sono detenuti in un Paese black list) dell’imposta dovuta, oltre al pagamento dell’imposta e degli interessi;
  2. Sanzione per quadro RW pari allo 0,5% o 1% (1/6 del 3% o 6% degli importi non indicati nel quadro RW a seconda che le attività siano detenute o meno in Paesi black list).

Regolarizzazione mediante dichiarazione integrativa presentata successivamente alla constatazione della violazione ai sensi dell’art. 24 della legge 7 gennaio 1929 n. 4 e sino alla notifica dei relativi atti di liquidazione o di accertamento;

  1. Sanzione per la dichiarazione euro 51,00 se non sono dovute imposte (1/5 di euro 258,00). Sanzione del 20% (1/5 del 100% aumentato di 1/3 se i redditi sono prodotti all’estero) dell’imposta dovuta, oltre al pagamento dell’imposta e degli interessi. Sanzione del 40% (1/5 del 200% se le attività e gli investimenti esteri non indicati nel quadro RW sono detenuti in un Paese black list) dell’imposta dovuta, oltre al pagamento dell’imposta e degli interessi;
  2. sanzione per quadro RW pari allo 0,6% o 1,2% (1/5 del 3% o 6% degli importi non indicati nel quadro RW a seconda che le attività siano detenute o meno in Paesi black list).

In ogni caso presupposto indispensabile per poter fare ricorso al ravvedimento operoso nei più ampi termini previsti dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/97 è la valida presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta oggetto di regolarizzazione in quanto l’omissione può essere così sanata solo nell’ipotesi di presentazione della stessa entro 90 giorni dalla scadenza del termine originario. La dichiarazione presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza è sempre considerata omessa.

Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento delle sanzioni è 8911.

Riferimenti normativi citati:

  • Articolo 19 commi 13-22 del D.L. 06/12/2011 n. 201 – IVIE e IVAFE
  • Articoli 4 e 5 del D.L. 167/1990 – dichiarazione di investimenti e attività finanziarie all’estero e sanzioni
  • Circolare 38/E/2013 Agenzia Entrate – disposizioni in materia di monitoraggio fiscale
  • Articolo 13 del D.Lgs 472/1997 – Ravvedimento operoso
  • Articolo 1 del D.Lgs 471/1997 – Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi  

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